Translate

lunedì 16 febbraio 2015

Comunicato Ufficiale Numero 4264 del 15 febbraio 2015


http://www.sunesteticstore.it/attrezzatura-estetica/apparecchiature-per-estetica/

Comunicato Ufficiale 

Numero 4264 del 15 febbraio 2015

http://www.confestetica.it/chi-siamo/comunicato-ufficiale-numero-4264-del-15-febbraio-2015/ 

 In merito alla comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha come oggetto lo schema di decreto di modifica del regolamento di attuazione dell’articolo 10 comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n.1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista.
Confestetica conferma parere contrario alle nuove elaborazioni, in quanto nulla risulta cambiato rispetto al precedente provvedimento.
La Sentenza del Consiglio di Stato ha chiaramente annullato le disposizioni regolamentari nelle parti in cui non includono, o includono con ingiustificate limitazioni, dall’uso corrente degli esercenti la professione di estetista, gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Il Consiglio di Stato ha annullato le disposizioni regolamentari impugnate in primo grado. Tali disposizioni regolamentari impugnate sono l’intero Decreto 110/11, le relative schede tecniche ed il parere del Consiglio Superiore di Sanità.
Confestetica sostiene che continuare a riproporre nuove schede o a correggere quelle già prodotte sia da considerarsi una perdita di tempo senza sbocchi concreti, oltretutto, significa continuare ad andare nella direzione opposta a ciò che il legislatore ha sancito nella legge 1/90 art 10 comma 1.
Dato ormai, che questo Decreto si considera arrivato su un binario morto, Confestetica fa una proposta innovativa, che guarda al futuro e che può risolvere tutti i problemi fino ad oggi incontrati, tutelando contemporaneamente sia la salute dei clienti finali che usufruiscono dei servizi estetici, sia lo sviluppo economico dell’intero comparto.
La priorità è risolvere il problema di questo settore prendendo la strada giusta, a prescindere da chi la propone, mettendo da parte il tipico atteggiamento di chi non guarda la realtà ma sta attento solo alle proprie posizioni ideologiche.
Secondo Confestetica, invece di stare a controllare, revisionare e rielaborare scheda per scheda  sarebbe più opportuno fare di questo decreto lo strumento giusto per creare in Italia il “DISPOSITIVO ESTETICO” con tutta la regolamentazione relativa, pari al modello del dispositivo medico, visto che l’art 10 della L.1/90 stabilisce che il decreto deve contenere norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché la modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso.
Tra l’altro, la maggior parte delle apparecchiature immesse nel mercato comunitario e utilizzate nei trattamenti estetici professionali sono molto simili alle apparecchiature attualmente autorizzate come dispositivi Medici e regolati dalla Direttiva 93/42/CE che indicano una serie di requisiti essenziali di sicurezza e di altre esigenze di interesse collettivo che tali prodotti debbono rispettare. Però tali apparecchiature utilizzate nei trattamenti estetici vengono regolamentate allo stesso modo di quelle destinate alla grande distribuzione e sono soggette solo alle specifiche direttive sulla Marcatura CE. Sono cioè comprese nel vasto insieme di prodotti elettrici/elettronici operanti entro determinati limiti di tensione e destinati sia al consumo, sia all’uso professionale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche in grado di alterare il funzionamento di altri strumenti, tali apparecchiature, ricadono nel campo di applicazione di due direttive comunitarie delle quali è necessario apporre la marcatura CE: Direttiva 2006/95/CE (LVD) – Direttiva 2004/108/CE – Direttiva 2001/95/CE recepita dal D.Lgs 206/2005 (Codice del consumo).
La marcatura CE apposta sulle apparecchiature utilizzate in campo estetico indica semplicemente che le stesse sono conformi alle disposizioni di sicurezza delle sopra citate direttive sotto il cui ambito esse ricadono.
Attualmente, le apparecchiature per l’estetica, (nonostante il decreto110/11) NON sono sicure ed efficaci per definizione, perché la legge autorizza il produttore o PSEUDO-TALE a metterle in commercio autoproducendosi una Dichiarazione di Conformità, dopo aver effettuato delle prove che non sono dissimili da quelle necessarie per un elettrodomestico.
Equiparare le norme per la certificazione delle apparecchiature estetiche a quelle delle apparecchiature medicali, renderebbe le apparecchiature più sicure e pulirebbe il settore dai “furbetti” e da coloro che speculano per averne un beneficio nel breve periodo.
I Ministeri, a questo punto, devono decidere se prendere la giusta direzione, producendo un decreto che possa prendere spunto dalla collaudata 93/42/CE, ed essere veramente utile agli estetisti e ai consumatori di servizi estetici, oppure può continuare ad agevolare solo una microscopica lobby di fabbricanti – commercianti – importatori di “elettrodomestici” ad uso estetico.
Noi crediamo fermamente nelle grandi potenzialità di questo Tavolo Tecnico, con tutti i suoi componenti. Vorremmo finirla, però, di fare i “correttori di bozze” delle schede prodotte da alcuni pseudo fabbricanti, o peggio, di semplici importatori – commercianti di apparecchiature estetiche.
Questo decreto può nascere solo in Italia, perché solo in Italia esiste la Legge 1/90, solo in Italia ci sono 30mila imprese operanti nel campo dell’estetica, solo in Italia ci sono 100mila operatori e solo in Italia si effettuano ogni anno 100milioni di trattamenti estetici. Abbiamo da insegnare e non da subire visto che l’Italia è sempre stata al primo posto in molti campi, food, moda, design, arte, cultura, estetica e bellezza.   
Il Direttore generale Gianfrancesco Vecchio e i Dirigenti Vincenzo Correggia e Riccardo Chiesi hanno in mano il timone per poter cambiare rotta a questo settore, e condurlo verso l’innovazione, la sicurezza, l’evoluzione e la crescita economica. Attraverso questo decreto, tutti insieme, attorno al tavolo tecnico, possiamo scrivere la storia di questo settore, che verrà, sicuramente, in brevissimo tempo, emulata dal resto dei paesi europei che non hanno il nostro stesso retaggio culturale e le nostre esperienze.
Dobbiamo solo decidere se essere LEADER o FOLLOWER!
In conclusione, Confestetica, suggerisce al Tavolo Tecnico, di darsi una linea di lavoro concreta partendo dai seguenti punti, tratti dalla direttiva 93/42 da seguire come linea guida per costruire un decreto funzionale per il settore.
  1. Definizioni, campo di applicazione (compararlo con art.1- 93/42)
  2. Immissione in commercio e messa in servizio (compararlo con art. 2 – 93/42)
  3. Classificazione (compararlo con art. 9 – 93/42)
  4. Informazioni riguardanti incidenti verificatesi dopo l’immissione in commercio (compararlo con art. 10 – 93/42)
  5. Valutazione della conformità (compararlo con art. 11 – 93/42)
  6. Registrazione delle persone responsabili dell’immissione in commercio (compararlo con art. 14 – 93/42)
  7. Valutazione di efficacia (compararlo con art. 15 – 93/42)
  8. Marcatura CE (compararlo con art. 17 – 93/42)
  9. Abrogazione e modifica di Direttive (compararlo con art. 21 – 93/42)
  10. Attuazione e disposizioni transitorie (compararlo con art. 22 – 93/42)
  11. Requisiti essenziali (compararlo con allegato I – 93/42)
  12. Dichiarazione di conformità CE (compararlo con allegato XII – 93/42)
  13. Criteri di classificazione (compararlo con allegato IX – 93/42)
  14. Test di efficacia (compararlo con allegato X – 93/42)
  15. Marcatura di conformità Ce (compararlo con allegato XII – 93/42)
  16. Inserire l’identificazione degli operatori (DECISIONE N. 768/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO)
ART.R1 Definizioni – ART. R2 Obblighi dei fabbricanti –  ART. R3 Rappresentanti autorizzati – ART. R4 Obblighi degli importatori – Art. R5 Obblighi dei distributori – ART. R6 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori – ART. R7 Identificazione degli operatori economici
Tenendo in considerazione questi punti, possiamo dar vita ad un decreto ad hoc “DISPOSITIVO ESTETICO” per il settore dell’estetica e colmare finalmente quei vuoti normativi che hanno reso zoppo il sistema per troppo tempo. Ci auguriamo di poter iniziare i lavori quanto prima e di non dover ricorrere nelle aule di tribunale.


http://www.sunesteticstore.it/illuminazione/
  • Sun Estetic Store
  • via Montegrappa 7/A
  • 20835 Muggiò – Monza Brianza
  • Tel. 3487092335
  • Mail : info@sunesteticstore.it