NORMATIVA LAMPADE ABBRONZANTI
La direttiva comunitaria IEC 60335-2-27 AMD 2
Ancora il 23 luglio del 2007, veniva approvata la nuova direttiva europea che limitava l'emissione delle apparecchiature abbronzanti, intesa come la somma di UVA+UVB che un utente riceve durante la seduta, a 0.3 W/m²/nm. Da quella data in poi tutti i produttori comunitari, ma anche quelli non comunitari non potevano più commercializzare le vecchie lampade.
Ma non erano soli i commercianti ed i produttori che dovevano aggiustarsi al nuovo regolamento perché con l'entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2008 della modifica della Normativa Europea EN 60335-2-27, tantissimi Centri abbronzatura si sono trovati nella situazione di non poter più attivare e dover cambiare le apparecchiature abbronzanti.
Alcuni produttori hanno trovato la soluzione che secondo loro era giusta. Sul sito che vi ho raccomandato di guardare troverete questo:
"Dal punto di vista tecnico, le modifiche da apportare ai solarium per renderli conformi alla normativa di prossima emanazione sono estremamente semplici ed immediate. A semplice esempio, un’azienda che ha commercializzato una cabina abbronzante, per esempio con 48 tubi da 2.2 % di UVB, dovrà semplicemente sostituire il tipo di tubo con un altro dalla % di UVB contenuta fina ad ottenere con lo spettroradiometro una lettura nella posizione dell’utente(UVA+UVB) di 0,3 W/mq/nn
Per i solarium ad Alta Pressione, l’"adeguamento” tecnico, quando necessario, sarà altrettanto facile e rapido. Le aziende dovranno in questo caso intervenire presso i clienti che chiederanno l’adeguamento dei propri solarium inserendo filtri appropriati ad ottenere una lettura di emissione nella posizione dell’utente non superiore a (UVA+UVB) 0,3 W/mq/nn."
Molti proprietari di attività estetiche hanno pensato fino all’ultimo che il decreto non venisse pubblicato male informati da aziende ed agenti di settore che, in buona o cattiva fede, hanno usato il ritardo tra la firma del 12 Maggio e la pubblicazione sulla G.U. Per dar vita a illazioni fantasiose, tipo “Non sarà mai pubblicato”, “Lo integreranno nelle nuove leggi sull’estetica…”; “E’ scaduto” ecc ecc… smentite purtroppo dai fatti.
Per tutte le attività di Estetica che hanno deciso di adeguare, dove possibile, le apparecchiature non conformi a quanto descritto nel regolamento, ora è arrivato il momento di correre.
Il testo trascritto dal Gazzetta Ufficiale dello Stato non lascia adito a molte interpretazioni. Vi proponiamo di seguito copia in PDF della documentazione originale completa:
Se, dove e come saranno effettuati eventuali controlli non credo sia molto rilevante per chi crede nella professione e vuole tutelare la propria attività. Non adeguarsi alle disposizioni del Decreto significa essere esposti ad un rischio veramente molto elevato.
Attenzione quindi ancora una volta a:
- Richiedere eventuali adeguamenti solo all’azienda di produzione della vostra apparecchiatura, evitando così eventuali truffe, rischi e diffide;
- Prima di procedere all’adeguamento richiedere l’efficienza dell’apparecchiatura una volta “adeguata”. Per alcuni modelli l’adeguamento potrebbe rendere di fatto inservibile l’apparecchiatura e quindi rivelarsi una spesa inutile;
- Sospendere immediatamente l’utilizzo di solarium e apparecchiature non a norma dall’entrata in vigore del Decreto. Questo punto è veramente molto importante in quanto nasce in capo al titolare del centro una responsabilità civile e penale collegata all’utilizzo improprio di apparecchiature non consentite;
- Diffidare da preventivi di adeguamento di apparecchiature che superino i 2000E.. Si consiglia di richiedere sempre i dettagli dell’intervento di adeguamento o le certificazioni dell’azienda che lo ha eseguito.
- La modifica al manuale d’uso e manutenzione;
- La realizzazione delle informazioni necessarie da appendere in cabina;
- La dichiarazione dell’emissione;
- La nuova targa dati che attesta la modifica del modello ed il mantenimento delle sicurezze elettriche e meccaniche.