Attuazione direttiva europea per il riconoscimento dell’abilitazione e della qualifica professionale di estetista. Non e’ consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non iscritti all’Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012 è stato pubblicato il D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno”.
In tale decreto troviamo delle significative modifiche, e precisamente negli articoli 15 e 16, riguardanti l’attività di acconciatore ed estetista.In sostanza sono state definite le nuove procedure per il riconoscimento dell’abilitazione e della qualifica professionale: l’art. 15, al comma 2, ha abolito quanto era previsto all’art 2 della legge n. 161/1963, secondo il quale per accertare i requisiti professionali del parrucchiere e dell’estetista ci si rivolgeva alle Commissioni provinciali per l’artigianato (CPA).
Con questo decreto legge cadono tali competenze e basterà presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) al Comune competente per territorio, al quale spetterà la verifica del possesso dei requisiti professionali.
Da oggi coloro che hanno i requisiti per iniziare l’attività di estetista avranno l’obbligo di iscrizione nel REA (e quindi la pubblicazione nelle certificazioni e nelle visure) del responsabile tecnico contestualmente con la SCIA che dovrà essere presentata allo sportello unico di attività produttive (S.U.A.P.) e saranno i Comuni di competenza a valutare il possesso o meno dei requisiti professionali.
Si è giunti a questo dopo le varie modifiche intercorse nel tempo alla legge del 4 gennaio 1990, n 1 che disciplinava l’attività di estetista: una prima modifica con il D. Lgs 26 marzo 2010, n 59 art. 78 e poi con il D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147.
Qui di seguito la modifica degli articoli 2 e 3 della legge n.1 del 90 così come mutati in base ai suddetti decreti legislativi.
LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1
(Gazzetta Ufficiale. 5 gennaio 1990, n.004):
Disciplina dell’attività di estetista.
Art. 2 (cosi come scritto e promulgato nel 1990)
1.
L’estetista che intenda esercitare professionalmente l’attività in modo
autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4
della legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all’albo
provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli
effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del 1985. (1)
(1)
Si riporta il comma 2 dell’art. 10, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (in
vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, nella legge 2
aprile 2007, n. 40:
2.
Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161,
e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l’attività di
estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla
sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello
unico del comune, laddove esiste o al comune territorialmente competente
ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al
rispetto
del
criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti,
riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività,
e al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti
salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove
prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari”.
Art. 3. (cosi come scritto e promulgato nel 1990)
1.
La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita,
dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di
un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a.
di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due
anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito
da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un
anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b.
oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di
dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato
oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un
rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come
disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla
contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi
regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle
cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;
ANNO 2010
LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1 dopo la modifica del D. Lgs 26 marzo 2010, n 59 art. 78
Art. 2 (così come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2010, n 59 art. 78)
L’attività professionale di cui all’articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non iscritti all’Albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .”.
L’attività professionale di cui all’articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non iscritti all’Albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .”.
Art. 3 (così come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2010, n 59 art. 78)
“Per
ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista
deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio
partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un
dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di
estetica.”
(comma
1) La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita,
dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di
un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a. di
un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni,
con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un
corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di
inserimento presso una impresa di estetista;
b.
oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di
dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato
oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un
rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come
disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla
contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi
regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle
cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;
ANNO 2012
LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1 dopo la modifica D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147.
Art. 2 (così come modificato dal D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147)
L’attività
professionale di cui all’articolo 1 (della legge 1/90) e’ esercitata
in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme
vigenti. Non e’ consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non
iscritti all’Albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui
all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L’esercizio
dell’attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di
inizio di attività ai sensi articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, da presentare allo sportello unico di cui all’articolo 38 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .”.
Art. 3 (così come modificato dal D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147)
“Per
ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista
deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio
partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un
dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di
estetica.” «Il responsabile tecnico e’ iscritto nel repertorio delle
notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione
della segnalazione certificata di inizio di attività.»;
(comma
1) La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita,
dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di
un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a. di
un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni,
con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un
corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di
inserimento presso una impresa di estetista;
b.
oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di
dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato
oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un
rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come
disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla
contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi
regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle
cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista.
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