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mercoledì 14 novembre 2012

Attuazione direttiva europea per il riconoscimento dell’abilitazione e della qualifica professionale di estetista.


Attuazione direttiva europea per il riconoscimento dell’abilitazione e della qualifica professionale di estetista. Non e’ consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non iscritti all’Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012 è stato pubblicato il D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno”.

In tale decreto troviamo delle significative modifiche, e precisamente negli articoli 15 e 16, riguardanti l’attività di acconciatore ed estetista.
In sostanza sono state definite le nuove procedure per il riconoscimento dell’abilitazione e della qualifica professionale:  l’art. 15, al comma 2, ha abolito quanto era previsto all’art 2 della legge n. 161/1963, secondo il quale per accertare i requisiti professionali del parrucchiere e dell’estetista ci si rivolgeva alle Commissioni provinciali per l’artigianato (CPA).
Con questo decreto legge cadono tali competenze e basterà presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) al Comune competente per territorio, al quale spetterà la verifica del possesso dei requisiti professionali.
Da oggi coloro che hanno i requisiti per iniziare l’attività di estetista avranno l’obbligo di iscrizione nel REA (e quindi la pubblicazione nelle certificazioni e nelle visure) del responsabile tecnico contestualmente con la SCIA che dovrà essere presentata allo sportello unico di attività produttive (S.U.A.P.) e saranno i Comuni di competenza a valutare il possesso o meno dei requisiti professionali.
 Si è giunti a questo dopo le varie modifiche intercorse nel tempo alla legge del 4 gennaio 1990, n 1 che disciplinava l’attività di estetista: una prima modifica con il D. Lgs 26 marzo 2010, n 59 art. 78 e poi con il D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147.
Qui di seguito la modifica degli articoli 2 e 3 della legge n.1 del 90 così come mutati in base ai suddetti decreti legislativi.

 ANNO 1990
LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1
(Gazzetta Ufficiale. 5 gennaio 1990, n.004):
Disciplina dell’attività di estetista.
Art. 2 (cosi come scritto e promulgato nel 1990)
1. L’estetista che intenda esercitare professionalmente l’attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all’albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del 1985. (1)
(1) Si riporta il comma 2 dell’art. 10, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40:
2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l’attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto
del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari”.
Art. 3. (cosi come scritto e promulgato nel 1990)
1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico  preceduto dallo svolgimento:
a. di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un  minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b. oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo  pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista,  successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive  modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione  teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;

ANNO 2010
LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1 dopo la modifica del D. Lgs 26 marzo 2010, n 59 art. 78
 Art. 2 (così come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2010, n 59 art. 78)
 L’attività professionale di cui all’articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non iscritti all’Albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .”.
 Art. 3 (così come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2010, n 59 art. 78)
“Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del  titolare,  di  un socio partecipante al lavoro, di un familiare  coadiuvante  o  di  un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico  in  possesso della   qualificazione   professionale.   Il   responsabile   tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.”
(comma 1) La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico  preceduto dallo svolgimento:
a. di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un  minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b. oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo  pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista,  successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive  modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione  teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;

ANNO 2012
LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1 dopo la modifica D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147.
Art. 2 (così come modificato dal D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147)
L’attività professionale di cui all’articolo 1 (della legge 1/90) e’  esercitata  in forma di impresa, individuale o  societaria,  ai  sensi  delle  norme vigenti. Non e’ consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non iscritti all’Albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel  Registro  delle  imprese  di  cui all’articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580.  L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi  articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo  sportello  unico  di cui all’articolo 38  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .”.  
Art. 3 (così come modificato dal D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147)
“Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del  titolare,  di  un socio partecipante al lavoro, di un familiare  coadiuvante  o  di  un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico  in  possesso della   qualificazione   professionale.   Il   responsabile   tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.” «Il responsabile tecnico e’ iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.»;
(comma 1) La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico  preceduto dallo svolgimento:
a. di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un  minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b. oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo  pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista,  successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive  modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione  teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista.



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