Se
per alcuni il dubbio sta nella compatibilità tra le professioni di
farmacista ed estetista, per la maggior parte la difficoltà è costituita
dall’autorizzazione dei locali da parte delle ASL e dei comuni, ancora
impreparati a questo tipo di iniziativa.
Per quanto riguarda la professione “La disciplina attualmente vigente non dispone di alcun divieto alla
possibilità di effettuare trattamenti estetici a pagamento in farmacia.
Quella dell’estetista non è una professione sanitaria e pertanto non vi è
incompatibilità tra l’esercizio della farmacia e tale attività. Per
quanto riguarda il rapporto di lavoro, l’estetista non può assolutamente
essere “socia” della farmacia. La normativa vigente, infatti, sancisce
la riserva di titolarità della farmacia ai soli farmacisti. Ciò comporta
che nessun soggetto che non sia farmacista, abilitato, iscritto
all’albo e in possesso del requisito dell’idoneità, può accedere alla
titolarità di una farmacia o a parte della stessa. Il rapporto tra
l’estetista e la farmacia può essere sia regolato da un contratto di
lavoro con la farmacia (ad esempio, lavoro subordinato, co.co.pro, job
sharing, ecc.) ovvero potrà inquadrarsi nell’ambito di una
collaborazione professionale. Dalla tipologia di rapporto prescelto
dipenderà la modalità di gestione degli introiti derivanti dal pagamento
dei trattamenti estetici.” L’estetista può dunque essere una dipendente
della farmacia o una libera professionista e i trattamenti possono
essere gestiti direttamente dalla farmacia, che può emettere un listino
dei servizi
forniti. Per quanto riguarda il tipo di trattamenti estetici, Mandelli
sottolinea: “Pur non vigendo alcun divieto legislativo in materia, la
FOFI ritiene che tali trattamenti debbano attenersi alla sfera
salutistica e del benessere, nel rispetto del ruolo sociale e della
natura giuridica delle farmacie, che sono qualificate quali presidio
socio-sanitari, votati all’assistenza e alla tutela della salute del
cittadino.” Per quanto riguarda l’allestimento del locale cabina, come
specificato nella Legge 4/90 n.1 che disciplina l’attività
dell’estetista, occorre rispettare i requisiti igienico-sanitari
definiti dalle singole ASL e dai comuni.
Tra coloro che hanno allestito una cabina per trattamenti corpo in farmacia, il pensiero corre oltre l’estetica e si comincia a pensare di estendere l’utilizzo ad altre figure professionali, come ad esempio un fisioterapista. A tal proposito “Per quanto riguarda l’eventuale necessità di un adattamento della cabina è il caso di tenere presente che si è in attesa dell’adozione del decreto ministeriale attuativo che dovrà individuare le prestazioni fisioterapiche erogabili dalle farmacie e che sarà comunque necessario rispettare la normativa tecnica prevista per questa attività. L’apertura alle nuove prestazioni, infermieristiche e fisioterapiche rappresenta un importante traguardo nello sviluppo di collaborazioni interprofessionali. In attesa dei decreti ministeriali attuativi ribadiamo che tutte le professioni non qualificate come professioni sanitarie (le estetiste, appunto) possono potenzialmente operare in farmacia.”
TRATTAMENTI VISO
- dimensioni minime 6 metri quadrati;
- poltrona;
- specchio con mensole porta materiale e biancheria;
- lavamani
- dimensioni minime 9 metri quadrati;
- lettino;
- mobiletto porta biancheria e attrezzatura;
- lavamani;
- doccia e bagno,
- spogliatoio (con caratteristiche fissate dalla ASL di riferimento).
- Altezza media 3 m;
- climatizzazione;
- luce a basso numero di Kelvin
http://stores.ebay.it/SUN-ESTETIC-STORE-Beauty-equipment/ATTREZZATURE-ESTETICA-/_i.html?_fsub=2561061017&_sid=1001806087&_trksid=p4634.c0.m322
- Nostri Contatti
- Sun Estetic Store
- via Clerici 13
- 20032 Cormano - Milano
- Tel. 3487092335
- Mail : sunesteticstore@gmail.com
Nessun commento:
Posta un commento