News – Congresso Nazionale Cidesco 26 11 2011 |
Intervento ing. d’Emilio sul Decreto n.110 Presidente F.A.P.I.B. |
L’emanazione
del Decreto n. 110 pubblicato il 15 luglio 2011 è l’adempimento dell’
art. 10 della Legge n. 1 del 1990 a regolamentazione dell’attività di
estetista in Italia.
Questa legge conteneva un elenco di
apparecchiature che possono essere usate dall’estetista nello
svolgimento della sua attività professionale e, con il Decreto n. 110, è
stato aggiornato con l’inserimento di alcune apparecchiature che non
esistevano nel 1990, ma non ha visto l’inclusione di altre
apparecchiature sorte nel frattempo e ritenute oggi particolarmente
importanti per il settore.
Queste lacune stanno creando gravi
problemi all’attività delle estetiste. Fortunatamente il Decreto in
oggetto ha previsto anche la costituzione di una Commissione Tecnica
Permanente creata con il compito di esaminare queste nuove
apparecchiature e di valutare l’opportunità di aggiungerle all’elenco
attuale. Tale Commissione ha anche il compito di correggere ed integrare
le Schede Tecniche Informative del suddetto allegato al Decreto.
Per
la presentazione della documentazione relativa alle nuove
apparecchiature auspicate, è stata costituito un Tavolo Tecnico a cui
partecipano i sindacati e le associazioni di rappresentanza sia delle
estetiste che dei costruttori.
F.A.P.I.B. è
l’Associazione che rappresenta i fornitori di apparecchiature per
estetica ed ha sempre dato il suo supporto tecnico per la formulazione
delle Schede Tecniche del Decreto ed è attualmente molto impegnata per
cercare di risolvere i problemi rimasti aperti con l’emanazione del
Decreto. Ad oggi si sono già svolte due riunioni, con una terza già
programmata per il prossimo lunedì 28 novembre. La speranza di
F.A.P.I.B., vista anche la celerità degli incontri, è che si possa
arrivare presto a soluzioni positive
La nostra associazione è
consapevole del fatto che l’emanazione del Decreto abbia creato molte
incertezze nel settore, ma ritiene anche che abbia consolidato molti
aspetti positivi. L’elenco della legge n. 1 del 1990, aggiornata con il
recente Decreto, fornisce infatti all’estetista la sicurezza circa cosa
poter usare senza il rischio di incorrere in denunce da parte delle
autorità di controllo e di operatori di settori collaterali. In altri
Paesi europei al contrario, dove non esiste un elenco simile, le
estetiste corrono sempre il rischio di essere portate in giudizio da
associazioni ed operatori di altre categorie: una situazione molto
incerta che pone le medesime a doversi spesso difendere per aver svolto
trattamenti di loro competenza, ma non tutelati da una chiara legge in
merito (quale risulta essere la nostra). Questo non può avvenire
fortunatamente in Italia, grazie ad una legge che tutela l’estetista
nell’applicazione di un’ampia gamma di trattamenti.
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martedì 20 dicembre 2011
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