Translate

mercoledì 29 febbraio 2012

             

Semplificazione per i rifiuti pericolosi nei centri
estetici, ma il trasporto in conto proprio è rimasta una complicazione 

12 29/02/12 19:28
Semplificazione per i rifiuti pericolosi nei centri estetici, ma il tras... http://www.confestetica.it/punto-estetico/4120/semplificazione-per-...
In questi ultimi anni alcune aziende di smaltimento di rifiuti sono state molto creative, facendo credere agli estetisti, che batuffoli di cotone, lenzuoli di carta, strisce
della ceretta usate si dovessero smaltire come rifiuti pericolosi. Ma questi non sono affatto rifiuti pericolosi!
I rifiuti speciali pericolosi, da smaltire nei centri estetici, sono solo quelli elencati nell’allegato D alla parte quarta del D.lgs 152/06 (pdf) , nel Documento redatto dall’Ufficio del Gabinetto del Ministero dell’Ambiente del 2004 (pdf), ed in maniera chiara ed esaustiva nella recente legge 214/2011 art. 40 comma 8 “Riduzione degli adempimenti delle imprese” facente parte del decreto cosiddetto “Salva Italia” (pdf).
Tali rifiuti vengono identificati con il codice CER , Codice Europeo dei Rifiuti, che viene assegnato ad ogni tipologia di rifiuto in base alla composizione e al processo di provenienza. Il CER (in vigore dal 1 gennaio 2002) è composto da sei cifre numeriche e va riportato sulla scheda SISTRI (quando entrerà in vigore) o sul Formulario di identificazione del rifiuto (come deve avvenire attualmente).
Precisamente vengono identificati con il codice CER 180103 i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo che sono esclusivamente: aghi, siringhe, lame, vetri, lancette, pungi dito, testine di rasoi e bisturi monouso. Solo l’estetista che produca tali rifiuti è obbligata a seguire l’iter per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi. Chi non li produce non ha alcun obbligo.
ATTUALMENTE COSA DOBBIAMO FARE CON I RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
Chiarito una volta per tutte che i centri estetici che producono rifiuti che rientrino sotto la classificazione CER 180103, e cioè rifiuti taglienti o pungenti, deve necessariamente e obbligatoriamente smaltirli secondo una procedura speciale.
Vediamo come:
Il Cosiddetto “DECRETO SALVA-ITALIA”, o “ Decreto Monti”, convertito in Legge dello Stato 214/2011 all’art. 40 comma 8, ha previsto un sistema di semplificazione anche in materia di smaltimento dei rifiuti per i centri estetici, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati).
Questi soggetti possono smaltire tali rifiuti seguendo due modalità:
a) trasportando i rifiuti pericolosi in conto proprio, massimo fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente;
b) oppure si possono avvalere dell’ausilio di aziende specializzate e autorizzate al trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi.
In entrambi i casi non c’è più l’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, ma rimane l’obbligo della sola compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei Formulari di trasporto di cui
all’articolo 193 del decreto legislativo 152 del 2006.
Tali Formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività.
Quindi, l’unico obbligo che rimane in vigore è quello di compilare il Formulario di identificazione dei
rifiuti, sia che vengano smaltiti in conto proprio sia con l’ausilio di soggetti terzi addetti alla raccolta e smaltimento rifiuti. Il Formulario è reperibile presso la Camera di Commercio e va vidimato presso la stessa. Il costo per la vidimazione non è a pagamento (Dlgs 152/2006).
La semplificazione del decreto Monti, in pratica, si riferisce solo alla soppressione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) e del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.
1.1 MODALITA’ DI SMALTIMENTO IN CONTO PROPRIO
- Bisogna iscriversi, attraverso una comunicazione, alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali, che rilascia il relativo provvedimento entra 30 giorni.
- Con la comunicazione, il titolare del centro estetico o il legale rappresentante, deve dichiarare: la sede dell’impresa, l’attività dalla quale vengono prodotti i rifiuti, le caratteristiche e la natura dei rifiuti stessi, gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, copia del versamento del diritto annuale di registrazione all’Albo Gestori Ambientali.
1.2 COSTI
- Diritto annuale di registrazione all’Albo Gestori Ambientali: 50 euro
- Diritti di segreteria: 10 euro
- Tassa di concessione governativa di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: 168 euro
1.3. OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI
- Ogni anno, entro il 30 aprile deve essere effettuato il versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro.
- Obbligo di tenuta del Formulario dei rifiuti.
1.4 SANZIONI
Articolo 256 (testo unico ambientale)
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
Chiunque effettua una attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, è punito:
con la
pena dell’arresto da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e con l’ammenda da ( 2.600 €) duemilaseicento euro a ( 26.000 €) ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2.1 MODALITA’ DI SMALTIMENTO ATTRAVERSO AZIENDE SPECIALIZZATE E AUTORIZZATE
- Individuare le aziende che effettuano i servizi di smaltimento. Gli elenchi delle aziende autorizzate sono depositati presso gli uffici della Provincia di appartenenza. Oppure è possibile usufruire della convenzione speciale che Confestetica ha con un’azienda leader che opera a livello nazionale Numero Verde 800.328.333.
2.2 COSTI
- Costo fisso di trasporto : 60 euro più iva
- Smaltimento CER 180103 : 39 euro più iva
vedi la convenzione >>
2.3 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CONVENZIONE CON AZIENDA
- Obbligo di tenuta del Formulario dei rifiuti.
IL SISTRI
Il SISTRI è un sistema info-telematico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che sostituirà il sistema cartaceo che attualmente sta nel Formulario dei Rifiuti.
Il SISTRI è semplicemente un sistema di regolamentazione della gestione dei rifiuti, semplificato attraverso l’uso di sistemi informatici e non più attraverso i registri cartacei sopra menzionati. Non è attualmente ancora in vigore (
la nuova scadenza è prevista per il 30 giugno 2012).
Anche se il sistema del SISTRI non è ancora in vigore, questo non esclude assolutamente l’obbligo di smaltire correttamente i rifiuti speciali nelle modalità di cui abbiamo parlando.

Nessun commento:

Posta un commento