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domenica 11 dicembre 2011

ASL e Ministeri rischiano di pagare danni milionari a tutto il comparto dell’estetica a causa dell’emanazione del decreto 110/2011



Confestetica, Rimini 23 novembre 2011,
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 - Ministero dello Sviluppo Economico
 - Ministero della Salute
 - Corte dei Conti
 - Aziende Sanitarie Locali di tutte e 20 le Regioni 

Come noto, Confestetica ha proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, avverso e per l’annullamento del Decreto Interministeriale, emesso da Codeste Spettabili Amministrazioni, di concerto tra loro, 12 maggio 2011 n. 110, recante il “Regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”, nonché del parere del Consiglio Superiore di Sanità di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 succ. mod. ed int. e di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Tra i vari motivi che, a sommesso avviso di Confestetica, legittimavano l’intervento a favore dei propri iscritti per l’annullamento degli atti impugnati, evidentemente penalizzanti e lesivi dei diritti dell’intera categoria, vi era (come vi è tutt’oggi) la palese carenza di legittimazione in capo ai Ministeri ad adottare un regolamento nella materia in questione, alla luce del variato assetto costituzionale.
La legge costituzionale n. 3/2001 ha infatti completamente modificato il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, intervenendo sul Titolo V della Costituzione. Il nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, in particolare, prevede che le Regioni abbiano potestà regolamentare in via esclusiva nelle materie di legislazione concorrente, tra le quali vi sono la tutela della salute e le professioni. In queste materie, pertanto, una volta che lo Stato ha fissato i principi basilari tramite disposizioni generali ed astratte, spetta alle Regioni la facoltà esclusiva ad emettere regolamenti.
Nella vicenda che ci occupa, invece, lo Stato, vale a dire i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, ha emanato, con il decreto 110/2011, un regolamento in un settore, come quello dell’attività dell’estetista, che, in quanto attinente ad una professione, avrebbe dovuto essere emanato dalle Regioni, poiché rientrante tra le materie di legislazione concorrente.
Sulla scorta di questa come delle altre eccezioni contenute nel ricorso anzidetto, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, a seguito dell’udienza tenutasi in data 3 novembre 2011 per discutere della sospensione degli atti impugnati, ha adottato l’ordinanza n. 8463/2011 nella quale ha evidenziato che “le contestazioni mosse da Confestetica avverso il Regolamento impugnato, in relazione alla dedotta incompetenza del Ministero e in ordine ai requisiti restrittivi imposti con la limitazione all’utilizzo delle apparecchiature, involgono questioni che necessitano del doveroso approfondimento nella fase di merito”. Il collegio, “ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate, inerenti al pregiudizio di carattere patrimoniale per aver investito sull’acquisto delle macchine, possono trovare adeguata tutela nella fissazione dell’udienza pubblica per la decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 55, decimo comma, cod. proc. amm.” ha pertanto rinviato per la trattazione del merito al 12 giugno 2012.
Ora, è il caso di ricordare che il decimo comma dell’art. 55 del Codice del Processo Amministrativo, richiamato dal TAR del Lazio nell’ordinanza ora citata, dispone che “il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito”.
In buona sostanza, la curia romana, ritenendo plausibili e soprattutto trancianti le doglianze dell’associazione Confestetica avverso il decreto n. 110/2011, ha pensato di fissare a breve la trattazione del merito del giudizio, lasciando presagire, sol che si ponga attenzione alla lettera della norma ora citata, l’esito della causa.
Orbene, l’Associazione Nazionale Estetisti, scesa in campo per difendere gli addetti ai lavori contro le evidenti anomalie del decreto, ha potuto offrire nel proprio ricorso anche una documentata prova dei danni che tale provvedimento ha creato e sta tuttora creando, benché siano evidenti, come anche riconosciuto dal TAR nella sopraccitata ordinanza, alcuni profili di illegittimità.
Con l’obbligo di dismettere ovvero aggiornare i costosi macchinari legittimamente utilizzati dalle estetiste da decenni, il decreto, in vigore dal 30 luglio scorso, ha contribuito ulteriormente a gravare il bilancio di tutti i centri estetici d’Italia, già provati dalla sfavorevole situazione economico-finanziaria, per centinaia di migliaia di euro, considerato il valore delle attrezzature ed il costo degli interventi offerti dalle aziende produttrici per le operazioni di adeguamento.
E’ chiaro che una siffatta pretesa nei riguardi degli operatori, già costretti dalla attuale crisi a contenere i costi, ha inciso ed incide negativamente anche sul diritto al lavoro e alla libertà di impresa, dovendo molti centri estetici optare per la chiusura ovvero per il taglio dei dipendenti.
Alla luce di tali considerazioni ed in particolare degli ingenti danni che l’intera categoria sta subendo per via del decreto n. 110/2011, destinato peraltro ad essere annullato dal TAR del Lazio, come sopra indicato, la scrivente Associazione intende con la presente invitare formalmente Codeste Spettabili Amministrazioni a volere, in via di autotutela, annullare ovvero abrogare il regolamento de quo.
Qualora i Ministeri in intestazione non intendano aderire al suddetto invito, si chiede in via di subordine di volere posticipare il termine per l’adeguamento dei macchinari, almeno sino al 30 novembre 2012, lasciando che, nel frattempo, si pronunci il TAR del Lazio.
Qualora infatti Codesti Ministeri non convengano con le osservazioni della scrivente Confestetica ovvero con le considerazioni della giustizia amministrativa di cui all’ordinanza sopra richiamata in merito alla nullità del regolamento de quo, nell’ottica di un equo bilanciamento degli interessi contrapposti, sarebbe auspicabile procrastinare almeno la data di effettiva entrata in vigore del provvedimento impugnato, quanto meno sino alla definizione (in primo grado) del giudizio amministrativo radicato. In tale maniera si potrebbe infatti limitare il danno (in parte già arrecato) alla categoria che, qualora dovesse intervenire un domani l’auspicato annullamento del decreto 110/2011, potrà certamente agire per il risarcimento di tutti i pregiudizi sofferti nei riguardi dello Stato.
Sempre in tale ottica, al fine di non generare ulteriore contenzioso e bilanciare le esigenze della categoria e delle Amministrazioni, la presente comunicazione viene indirizzata per conoscenza anche ai Servizi Sanitari Regionali, affinché possano conoscere l’effettivo stato dell’arte e si coordinino con i Ministeri per la migliore gestione della vicenda.
Confestetica resta in attesa un un celere riscontro

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