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domenica 11 dicembre 2011

Costituita la Commissione Tecnica Permanente per l’aggiornamento periodico delle schede tecniche delle apparecchiature per l’estetista

Costituita la Commissione Tecnica Permanente per l’aggiornamento periodico delle schede tecniche delle apparecchiature per l’estetista

CONFESTETICA 31 0tt0bre 2011
Presso il Ministero dello Sviluppo Economico il 7 novembre si terrà il secondo incontro  della Commissione Tecnica Permanente per l’aggiornamento periodico delle schede tecniche relative agli allegati 1 e 2 del Decreto 110/2011.
In data 29 settembre,  si era già  tenuto  il primo incontro informale, per la costituzione della stessa  Commissione Tecnica Permanente  con la finalità di provvedere  all’aggiornamento periodico delle schede tecniche  relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista
Al tavolo della commissione del 29  settembre erano presenti:
Vincenzo Correggia e Riccardo Chiesi in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico;
Ennio Bellocci ed Emanuela Fabbri in rappresentanza del Ministero della salute;
Alessandro Polichetti in rappresentanza dell’Istituto Superiore di Sanità;
Gianluca Amicucci in rappresentanza dell’INAIL;
Ivano Visintainer in rappresentanza del CEI;
Pier Giuseppe Prandoni, Giorgio d’Emilio, Aldo Casalino, Roberto Ausari e Tiziano Pratellese in rappresentanza della FAPIB;
Gianni Mariutti in rappresentanza della ASCAME;
Mario Bonavia in rappresentanza della AICOS;
Giancarlo Gamberini e Roberto Ferrari in rappresentanza del CNA Produzione;
Brigida Stomaci e Danilo Garone in rappresentanza del CNA Benessere;
Tiziana Angelozzi e Sandra Landoni in rappresentanza della Confartigianato;
Angelica Pippo e Roberto Papa in rappresentanza della Confestetica.

Confestetica, nel partecipare a tale incontro , ha premesso che, per il fatto di aver assunto un atteggiamento critico nei riguardi del decreto interministeriale in oggetto, in quanto nello stesso non sono state recepite le reali istanze ed esigenze della categoria,  per rimanere coerente con quel profilo di criticità che ha contraddistinto l’approccio di Confestetica nei riguardi del D.I. 110/2011 e per tener fede all’impegno assunto nei confronti dei propri associati attraverso l’azione giudiziaria intrapresa, ha accettato di partecipare all’incontro del 29 settembre,  solamente a titolo informale e senza che ciò possa comportare in alcun modo acquiescenza nei riguardi del provvedimento oggetto del ricorso, precisando che non avrebbe assunto, prima della pronuncia, almeno in sede cautelare, della Giustizia Amministrativa sul punto, alcuna decisione che possa poi comportare un vincolo con la Commissione tecnica Permanente. Quindi qualsiasi dichiarazione o sottoscrizione che sarebbe stata rilasciata da rappresentanti dell’Associazione Confestetica in occasione dell’incontro si sarebbe dovuta intendere sospesa in attesa del Giudizio del TAR del Lazio avverso il D.I. 110/2011.

Apre la riunione Riccardo Chiesi che illustra i motivi circa le necessità di costituire una Commissione Tecnica Permanente dopo l’avvenuta emanazione del Decreto n. 110/2011 e spiega i motivi che hanno portato alla scelta dei componenti della Commissione stessa. Di conseguenza, viene presentato l’ordine del giorno consistente in tre punti:
1. Costituzione della Commissione Tecnica Permanente per l’aggiornamento periodico  delle schede tecniche relative agli allegati 1 e 2 del Decreto 12 maggio 2011, n. 110.
2. Individuazione delle prime problematiche evidenziatesi a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 12 maggio 2011, n. 110.
3. Varie ed eventuali.

Successivamente prende la parola Vincenzo Correggia che, illustrando i riferimenti metodologici di lavoro da doversi tenere in sede di Commissione, specifica che la stessa Commissione, in realtà, deve considerarsi come un Tavolo tecnico in quanto la decisione ultima di effettuare un eventuale aggiornamento delle schede spetta ai due Dicasteri concertanti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, così come stabilito nell’articolo 10, comma 1, della legge 1/90.  In primo luogo comunque, come metodologia di lavoro, si dovrà tener conto degli aspetti inerenti la salute e la sicurezza pubblica e, successivamente, degli aspetti costruttivi, di commercializzazione, occupazionali e, più in generale, di carattere economico inerenti le apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico. Viene ribadita l’informalità di questa prima riunione in quanto dovranno essere valutate formalmente le rappresentatività delle organizzazioni presenti e l’eventuale possibile partecipazione di altri soggetti quali, ad esempio, una rappresentanza degli organismi notificati nel settore della certificazione dei prodotti ai sensi della direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici).
Ennio Bellocci ribadisce l’importanza della destinazione d’uso delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico stabilito dai costruttori che stabilisce una sorta di spartiacque tra le attività da potersi considerare border line tra quella medica e quella estetica in quanto i medici estetici sembra  che utilizzino esclusivamente apparecchiature con destinazione d’uso dispositivi medici, e quindi marcati CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE.
Gianni Mariutti ribadisce il tema della salute come bene primario ed evidenzia il problema della mancanza di norme nazionali specifiche per il settore estetico. Infatti ogni scheda dell’allegato 2 al Decreto n. 110/2011 riporta riferimenti a norme tecniche inerenti alla direttiva dispositivi medici e pertanto la materia rimane ancora controversa in quanto è difficile definire il confine tra campo medico ed estetico. Sarebbe auspicabile, in questo senso, una normativa armonizzata europea che porti ad una diversa marcatura CE per le apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico.
Alessandro Polichetti spiega le limitazioni che l’ISS ha avuto nel passato per la definizione delle schede tecniche. Infatti, spesso sono venute a mancare informazioni tecniche e dati tecnici per poter valutare quegli aspetti di sicurezza e salute pubblica, di competenza dello stesso ISS, inerenti le apparecchiature di cui all’allegato 1 del Decreto n. 110/2011.
Il Dott. Alessandro Polichetti dell’Istituto Superiore di Sanità ribadisce  che i lavori sulle schede tecniche andavano fatti perché da troppo tempo lasciati in sospeso,  e che le loro competenze purtroppo erano limitate, perché non avevano abbastanza materiale scientifico per stabilire quali dovessero  essere realmente le apparecchiature destinate all’estetista. La loro grande difficoltà, insomma,  è stata  proprio quella di stabilire dove debba essere collocato il confine nell’utilizzo di taluni macchinari tra estetista e medico. In questo senso auspica, per i futuri lavori della Commissione, che tali informazioni siano date in maniera completa ai fini di una più precisa valutazione dei rischi di tali apparecchiature.
L’appunto di Confestetica, dalle parole di Angelica Pippo,  è stato quello di  ribadire che già “la legge stabilisce quali siano i limiti operativi dell’estetista e che  non occorre un elenco di macchinari a delimitarne le funzioni ”. Questo elenco  è di difficile costituzione ed applicazione, serve solo a frenare le attività commerciali e bloccare lo sviluppo tecnologico ed economico dell’intero settore. Piuttosto, incalza Confestetica,  è importante arrivare a stabilire se ci siano macchinari oggettivamente pericolosi, che vanno eliminati, e quelli che abbiano una pericolosità soggettiva, legata cioè alle modalità del loro utilizzo, ed in questo caso vanno formate le persone destinate al loro utilizzo.
Se un macchinario è oggettivamente pericoloso, vuol dire che per sua natura risulta pericoloso  a prescindere da come e da chi viene utilizzato; quindi, può essere pericoloso oggettivamente, ad esempio, un macchinario che emani radiazioni nocive,  ustioni sempre, provochi il cancro ecc. In questo caso è ovvio che vada tutelata a tutti i costi la salute di operatori e clienti ed  è giusto che venga tolto completamente dal mercato.   Se uno strumento è oggettivamente pericoloso lo è  per tutti, per le estetiste,  per  i medici e per il consumatore finale stesso, che acquista alcuni strumenti persino al supermercato. Gli strumenti pericolosi vanno eliminati completamente dal mercato per tutti, come inizialmente è successo in Francia nell’aprile scorso.
Se, invece,  un macchinario,  può risultare pericoloso per l’utilizzo che se ne fa o per come si utilizza, allora non è corretto (a parere di Confestetica) vietarne o limitarne l’utilizzo indiscriminatamente ma va, piuttosto,  formato l’operatore .  “Non andrebbe vietato o adeguato uno strumento”, ribadisce Confestetica, “ ma va necessariamente  adeguata la preparazione del l’operatore che lo utilizzerà. E questo dovrebbe valere anche per il medico. E’ chiaro, dunque, che   Confestetica sia contraria al decreto,  perché contraria  all’elenco in esso contenuto in quanto rovinoso  e limitante per lo sviluppo economico presente e futuro del comparto dell’estetica.
Pare, però, che la formazione in questo momento non interessi nessuno, perché il Ministero dello Sviluppo Economico , secondo le parole del Dott. Chiesi e del Dott. Correggia  dice che “ non è questa la sede per discutere della formazione, ma solo per mettere a punto l’elenco dei macchinari”.
Ma allora è come chiedersi se è nato prima l’uovo o la gallina. A parere di Confestetica non si può discutere dei macchinari prescindendo dall’idoneità all’utilizzo che una corretta formazione può dare.
La commissione tecnica ha come unico obiettivo la rivalutazione delle schede tecniche e l’eventuale inserimento di nuove apparecchiature all’interno dell’allegato A, per cui è stato emanato il decreto n. 110 tanto atteso, e quindi in questo momento sono state predisposti altri tre incontri, il 7 e il 28 novembre, il 12 dicembre in cui si proverà ancora a parlare delle apparecchiature esistenti e quelle che eventualmente vogliamo inserire.
Questo la dice lunga anche  sull’iter, che ogni volta che un’azienda inventa e produce un nuovo macchinario, deve  affrontare per poterlo poi  immettere sul mercato.   Ecco perché, ancora una volta, un elenco non è cosa buona. Limita fortemente lo sviluppo tecnologico nonché quello economico, a scapito delle  attività del settore.
Gianluca Amicucci ribadisce, a questo punto, la necessità della valutazione dei rischi su ogni apparecchiatura mettendo in risalto che l’analisi dei rischi venga preventivamente fatta dai costruttori
Nella seduta sono emerse le prime problematiche che questo decreto ha causato. Si è informato che già diversi centri estetici hanno chiuso i battenti perché impossibilitati a continuare a lavorare a causa dell’ “ILLEGALITA’” delle apparecchiature in loro possesso.
Danilo Garone propone di dover effettuare alcune modifiche anche al testo dell’articolato e che invierà proposte con le relative motivazioni in tal senso. Mette in evidenza, inoltre, le problematiche in essere inerenti i ricorsi al TAR Lazio che impugnano il Decreto n. 110/2011 e della legge della regione Toscana che abroga la Legge 1/90 e, di conseguenza, disattende il relativo decreto ex art.10, comma1.
Brigida Stomaci evidenzia la mancanza di una specifica scheda inerente il dermografo per il trucco semipermanente che dovrebbe quindi essere inserita negli allegati 1 e 2 al Decreto n. 110/2011. Inoltre, evidenzia anche la problematica dell’adeguamento delle apparecchiature ai sensi del  Decreto n. 110/2011 e chiede se vi sia la possibilità che le ASL attendano un breve periodo prima di effettuare il proprio compito di vigilanza sull’attuazione della nuova normativa presso i centri estetici.
La risposta, neanche a dirlo, è stata negativa. “ Non si possono bloccare le Autorità nell’esercizio delle loro funzioni, nel  compiere i loro doveri,  e fare ciò che la legge li obbliga a fare” ha risposto il Ministero della Salute nella persona del Dott.Ennio Bellocci.
Sandra Landoni evidenzia il problema che le stesse ASL non sanno come valutare ed interpretare in termini tecnici le schede dell’allegato 2 al Decreto n. 110/2011 e chiede ai produttori di apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di calmierare i prezzi delle stesse apparecchiature viste le difficoltà del settore.
Giancarlo Gamberini chiede di specificare meglio le modalità di lavoro della Commissione, augurando che la stessa possa risolvere le problematiche evidenziatesi a seguito dell’entrata in vigore del Decreto n. 110/2011 recuperando il gap di conoscenze venute meno nella stesura e formulazione delle schede di cui all’allegato 2. C’è bisogno che vengano veicolate più informazioni e attivare le consultazioni al fine di far collimare problemi di produzione e utilizzazione.
Roberto Ferrari mette in evidenza l’importanza di divulgare nuove esperienze anche a livello di innovazione tecnologica nel settore delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico.
Angelica Pippo chiede, nuovamente, di sapere quali siano stati gli studi e la bibliografia scientifica per le quali sono state escluse determinate apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico ribadendo che sia ristabilita la libertà di usare tutte le apparecchiature utilizzate precedentemente all’entrata in vigore del Decreto n. 110/2011.
Roberto Papa evidenzia che il vero problema è quello della formazione degli estetisti affinché possano essere qualificati ad utilizzare senza limiti, nell’esercizio della propria professione, qualsiasi apparecchiatura elettromeccanica ad uso estetico immessa sul mercato.
Giuseppe Prandoni ribadisce che lo scopo della Commissione dovrebbe essere quello di sanare in qualche modo le disparità delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico presenti sul mercato. L’operatore estetico dovrebbe essere considerato come trait de union tra apparecchiatura e utente finale.
Giorgio d’Emilio augura che vengano recuperate nell’elenco di cui agli allegati 1 e 2 al Decreto n. 110/2011 le apparecchiature a bassa frequenza e che la Commissione possa ottenere i risultati sperati in tempi sicuramente più rapidi rispetto a quelli che ci sono voluti per l’emanazione del Decreto.
Mario Bonavia elenca una serie di quesiti che verranno inviati per posta elettronica e trasmessi ai componenti della Commissione.
Vincenzo Correggia conclude la riunione con una presa d’atto da parte dell’Amministrazione del momento di disagio vissuto dal settore estetico a seguito dell’emanazione del Decreto n. 110/2011, indicando alcuni percorsi al fine di richiedere la legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana e affrontando alcune problematiche inerenti le modifiche da apportare alle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico già in esercizio o presenti sul mercato da mettere a norma ai sensi dello stesso Decreto.

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