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domenica 11 dicembre 2011

Annullamento del decreto 110/2011: Il TAR del Lazio ha lasciato intendere di condividere l’eccezione di incompetenza sollevata da Confestetica, deciderà nel merito il prossimo 14 giugno



Confestetica, come noto, ha impugnato il decreto interministeriale n. 110/2011 emesso dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico per attuare l’art. 10 della legge n. 1/1990, aggiornando (dopo oltre 20 anni!!!) la lista dei macchinari utilizzabili dall’estetista e predisponendo solo oggi, nel 2011, le schede tecniche a corredo della lista anzidetta.
Confestetica ha da subito evidenziato le problematiche connesse con il regolamento in questione, la cui entrata in vigore ha di fatto spazzato via 20 anni di progresso tecnico e di formazione dell’estetista, privandola di fatto di tutte le metodiche innovative per l’esercizio della propria attività.
E’ stato proposto quindi il ricorso al TAR del Lazio, ove ha assunto il numero 8214/2011 R.G., da parte degli avvocati dello studio Zunarelli & Associati (Prof. Avv. Stefano Zunarelli, Avv. Simone Cantarini e Avv. Franco Fiorenza) che hanno evidenziato diversi profili di nullità dell’atto impugnato, primo tra tutti la carenza di legittimazione in capo ai Ministeri ad adottare un regolamento nella materia in questione, alla luce del variato assetto costituzionale.
Il titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, infatti, con la legge costituzionale n. 3/2001 ha subito un radicale mutamento, essendo stato modificato integralmente il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni.
L’art. 117 della Costituzione, in modo particolare, dopo la riforma sopraccitata, prevede che le Regioni abbiano potestà regolamentare in via esclusiva nelle materie di legislazione concorrente, tra le quali vi sono la tutela della salute e le professioni. In tali materie, pertanto, una volta che lo Stato ha fissato i principi basilari tramite disposizioni generali ed astratte, spetta alle Regioni la facoltà esclusiva ad emettere regolamenti.
Nella vicenda che ci occupa, invece, lo Stato, vale a dire i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, ha emanato, con il decreto 110/2011, un regolamento in un settore, come quello dell’attività dell’estetista, che, in quanto attinente ad una professione, avrebbe dovuto essere emanato dalle Regioni, poiché rientrante tra le materie di legislazione concorrente.
All’udienza tenutasi in data 3 novembre 2011, gli avvocati di Confestetica hanno presenziato innanzi al TAR del Lazio chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato sulla scorta delle eccezioni indicate in ricorso, previa prospettazione dei gravi danni a cui sarebbe andata incontro l’intera categoria, costretta a modificare costosi macchinari ovvero a dismetterli.
La discussione del ricorso è avvenuta unitamente a quello proposto da altra azienda del settore che aveva autonomamente impugnato il decreto 110/2011 sulla base di diversi motivi di diritto. In tale ricorso (n. 7877/2011 R.G.) si erano peraltro costituite anche CNA e Confartigianato le quali avevano chiesto, invece, il rigetto del ricorso e, di conseguenza, la conferma del decreto interministeriale.
Orbene, la Sezione Terza Ter del TAR del Lazio, investita del ricorso proposto da Confestetica, ha emesso in data 3 novembre 2011 l’ordinanza n. 8643/2011, depositata in data 4 novembre 2011, con la quale “considerato che le contestazioni mosse dalla ricorrente avverso il Regolamento impugnato, in relazione alla dedotta incompetenza del Ministero e in ordine ai requisiti restrittivi imposti con la limitazione all’utilizzo delle apparecchiature, involgono questioni che necessitano del doveroso approfondimento nella fase di merito; ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate, inerenti al pregiudizio di carattere patrimoniale per aver investito sull’acquisto delle macchine, possono trovare adeguata tutela nella fissazione dell’udienza pubblica per la decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 55, decimo comma, cod. proc. amm.” ha fissato “l’udienza pubblica del 14 giugno 2012 per la trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, decimo comma, cod. proc. amm.”.
Il decimo comma dell’art. 55 del Codice del Processo Amministrativo, richiamato dal TAR del Lazio nell’ordinanza, dispone che “il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito”.
In buona sostanza, il TAR del Lazio, con il provvedimento emesso, ha lasciato intendere di condividere l’eccezione di incompetenza ad emettere il decreto 110/2011 sollevata da Confestetica, ritenendo opportuno fissare un’udienza per decidere direttamente l’intera causa, non solo la richiesta di provvedimento cautelare.
Il Tribunale Amministrativo, infatti, procede in questa maniera quando vi sono evidenti ragioni e motivi per annullare l’atto impugnato, passando direttamente al merito (che solitamente verrebbe affrontato dopo diversi anni dal deposito del ricorso).
Alla luce di tutto ciò, con cauto ottimismo, si potrebbe pertanto dire che nel mese di giugno prossimo il TAR del Lazio procederà verosimilmente all’annullamento del decreto interministeriale n. 110/2011 che, tuttavia, nel frattempo rimarrà comunque valido, non essendo stato sospeso. Confestetica, quindi, si attiverà presso le competenti sedi affinché, in questo periodo di vigenza del provvedimento le autorità preposte al controllo delle apparecchiature in uso alle estetiste tengano conto della decisione assunta dal TAR del Lazio e della futura caducazione del decreto.

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